- Categoria: Circolari interne 2019/2020
Cir. Int. 53 - Assicurazione integrativa
Oggetto: INFORMATIVA PER L’ASSICURAZIONE. Invito a versare il contributo per l’assicurazione.
La presente circolare è indirizzata a tutti i genitori per informarli e per spiegare le ragioni per tutelare gli alunni e le famiglie attraverso la polizza assicurativa integrativa.
Assicurazione obbligatoria fornita dallo Stato – Copertura INAIL
Gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Essi, pertanto, godono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni che viene attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato. Tale copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato non copre tutti i momenti in cui gli alunni si trovano nei locali della scuola. Gli alunni sono coperti soltanto nei casi di partecipazione ai laboratori e alle attività di educazione fisica. Solo quando l’incidente avviene nelle predette condizioni, e solo quando si superano i tre giorni di prognosi, diventa “infortunio sul lavoro” e si ha diritto alla copertura assicurativa dell’INAIL.
In tutti gli altri casi non c’è la copertura assicurativa, in particolare va evidenziato che non c’è mai la copertura R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi).
Conseguenze per i genitori
Se, ad esempio, un alunno cade e subisce dei danni fisici e si rompe gli occhiali durante la normale attività didattica, questo incidente non è coperto dall’assicurazione fornita dallo Stato. Tutte le spese sono pertanto a carico dei genitori. Lo stesso vale se un alunno crea un danno sia fisico che materiale ad un altro alunno o a cose di un terzo. Le spese per i danni creati da quest’alunno durante l’attività scolastica sono interamente a carico dei suoi genitori (Responsabilità Civile Terzi).
Restano senza copertura assicurativa anche le attività di pre e post scuola e quelle effettuate all’esterno dell’edificio scolastico, come le gite di istruzione, scambi culturali, visite ai musei o la partecipazione a particolari eventi. In questa situazione gli alunni, i cui genitori non hanno aderito alla polizza “integrativa” proposta in convenzione dalla scuola e che non dispongono di una propria polizza RCT e Infortuni con massimali adeguati, non potranno partecipare a qualsiasi attività extra scolastica che potrebbe configurare una responsabilità sia a carico della scuola (culpa in vigilando) sia a carico dei genitori (culpa in educando).
Vantaggi per le famiglie
La polizza integrativa è un contratto fatto in convenzione per consentire alle singole famiglie di poter usufruire - ad un prezzo molto contenuto - dei seguenti vantaggi:
- Una garanzia Responsabilità Civile Terzi
- Una estensione della garanzia degli Infortuni a tutte le attività scolastiche, extra scolastiche e in itinere svolte dagli alunni
Per ottenere ciò è da sempre consuetudine che il contratto assicurativo sia stipulato dalla scuola (Contraente) e pagato dai genitori (Beneficiari). Trattasi di un contratto improprio, ma mai messo in discussione in quanto non gioverebbe a nessuno: né ai genitori, che singolarmente pagherebbero molto di più ed avrebbero dei costi gestionali relativi alla voce scuola enormemente più alti, né alle scuole che resterebbero esposte ad onerose azioni giudiziarie. La scuola ha valutato, come prevede e consente la normativa vigente, le migliori condizioni offerte dalle varie compagnie assicurative e deliberato per l’offerta più conveniente ma non può autonomamente (non avendone i mezzi finanziari) farsi carico del relativo onere. La polizza assicurativa, dunque, deve essere a carico del Beneficiario, quindi deve essere pagata dai genitori degli alunni.
È sulla base di queste considerazioni che si ritiene necessario il versamento dell’assicurazione per la tutela del minore durante l’attività scolastica nel suo insieme e, pertanto, si rinnova l’invito a tutti i Genitori affinché garantiscano ai propri figli la copertura dell’assicurazione integrativa.
Grazie per la collaborazione.