- Categoria: Circolari interne 2020/2021
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Circ. Int. N. 21 - Chiarimenti in relazione ai certificati medici per la riammissione a scuola
Pervengono a questo ufficio numerose richieste sulle certificazioni mediche necessarie per il rientro a scuola dopo assenze prolungate.
La documentazione medica che consente il rientro alle lezioni può essere di due tipi:
ATTESTATO: documento che il pediatra rilascia per dichiarare una condizione clinica nota senza necessità di visita medica contestuale; ciò avviene nel caso di sussistenza di patologie croniche e, nel caso di specie, per confermare la negatività al virus SARS-CoV2 verificata a completamento del percorso di garanzia e di tracciamento previsto.
CERTIFICAZIONE: documento che il pediatra rilascia per attestare una condizione clinica dopo opportuna e necessaria visita medica contestuale, in assenza di sintomi da Covid-19 e/o dopo garanzia di negatività allo stesso. Occorre per il rientro a scuola per assenza per malattia non riconducibile al virus.
Il certificato in particolare è necessario:
1) dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020) nella scuola dell’infanzia; il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è, quindi, di 4 giorni: “assenza per malattia superiore a 3 giorni” significa infatti che la riammissione al 4° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 5° giorno od oltre dall’inizio della malattia.
2) dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie dopo assenza (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967); il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è, quindi, di 6 giorni: “assenza per malattia superiore a 5 giorni” significa infatti che la riammissione al 6° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno od oltre dall’inizio della malattia.