- Categoria: Circolari interne 2020/2021
Circ. Int. N. 47 - Modalità di comunicazione assenze del personale docente e ATA: modulistica, procedure ed adempimenti
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per il bene e la salute di tutti, si chiede di evitare l’ingresso negli uffici di segreteria e si ricorda che per la gestione delle assenze è disponibile sul nostro sito, nell’area Documentazione, la sezione “Modulistica”.
Si invita pertanto il personale tutto a voler compilare il modulo specifico e di inviarlo all’ufficio del personale ai seguenti indirizzi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Considerata l’organizzazione di questo Istituto che avvia l’attività didattica dalle ore 8:00, tutte le assenze devono essere comunicate telefonicamente entro le ore 7:45 all'ufficio del personale.
Si ritiene opportuno riportare le norme, gli obblighi, le procedure e gli adempimenti da rispettare per potere fruire di assenze per malattia ovvero di permessi per accertamenti, per motivi personali o familiari, nonché di permessi brevi.
La materia è regolata dagli artt. 13, 15, 16 e 19 del CCNL 29.11.2007 a cui si rinvia per quanto non riportato nella presente circolare.
ASSENZE PER MALATTIA
a) “l’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all’Istituto Scolastico tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza” (C.C.N.L. art. 17 comma 10).
Conseguentemente, la malattia deve essere comunicate per le vie brevi all’ufficio del personale sita c/o la Scuola Secondaria di I grado “Montalcini” al numero telefonico 080/4552013 con la massima sollecitudine e comunque entro le ore 7:45, specificando anche la durata dell’assenza e l’indirizzo di reperibilità per consentire l’invio della richiesta di visita fiscale;
b) affinché l’assenza possa essere giustificata, il certificato attestante lo stato di malattia, con l’indicazione della sola prognosi, deve essere rilasciato, per assenze per malattia che si protraggono per un periodo superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento nell’anno solare, esclusivamente da una struttura sanitaria pubblica, ovvero, da un medico convenzionato con il S.S.N.N., vale a dire anche dal medico di base;
c) il dipendente è tenuto a rendersi disponibile all’indirizzo comunicato all’Amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
PERMESSI RETRIBUITI E FERIE EX ART. 15 DEL CCNL 29.11.2007
Le assenze disciplinate come permessi retribuiti per motivi personali (massimo tre giorni per anno scolastico) sono da richiedere alla Dirigente Scolastica per iscritto con congruo anticipo (almeno tre giorni prima); le richieste vanno consegnate all’ufficio del personale.
Nella domanda deve essere specificato il motivo della richiesta, che deve essere documentato, anche mediante autocertificazione, come previsto dal CCNL 29/11/2007, art. 15, comma 2.
Si precisa che l’autocertificazione, documento prodotto in sostituzione di certificato e sottoscritto dall’interessato, deve contenere tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, come se fosse una certificazione, al fine di consentire all’Amministrazione scolastica di acquisire tutte le informazioni in sede di controlli con accertamento d’ufficio.
ASSENZA PER BENEFICI LEGGE N. 104/92
La Circ.13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6/10/2010, ultimo comma, art. 7, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, recita: “Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare alla Dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”.
Pertanto, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi ovvero, in alternativa, a comunicarne la relativa fruizione con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima), fermo restando la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata programmata in precedenza per la fruizione del permesso per garantire un’adeguata assistenza al disabile.
PERMESSI BREVI
Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, fino ad un massimo di due ore (tre per il personale ATA). I permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione o di servizio (per il personale ATA). Complessivamente, i permessi brevi non possono eccedere l’orario settimanale di lavoro (18, 24, 25 ore e 36).
Tali permessi vanno recuperati entro i due mesi successivi a quello di fruizione del permesso.
Si ringrazia per la disponibilità e per la collaborazione.