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Circ. Int. N. 65 - Indirizzi operativi per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole e nelle università della Regione Puglia – novembre 2020. Nuove disposizioni

Si pubblica in allegato alla presente circolare il documento con le nuove indicazioni regionali in materia di gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole.
Si pubblicano inoltre i 2 modelli che dovranno essere utilizzati per autocertificare le assenze per malattia inferiori ai 10 giorni (3 nella Scuola dell’Infanzia) e le assenze per motivi diversi dalla malattia.
Si invitano inoltre tutti i genitori a comunicare sempre e tempestivamente alla scuola eventuali assenze per quarantena, affinché possano essere messe subito in atto tutte le procedure previste dai protocolli nazionali e regionali.
Si confida come sempre nella collaborazione e nel senso di responsabilità di ciascun membro della comunità scolastica.

Si fornisce di seguito una sintesi dei punti di particolare interesse contenuti nel nuovo documento regionale:
1. Definizione di caso sospetto
Per i soggetti adulti:
Criteri maggiori
• Febbre superiore a 37,5 °C
• Tosse secca o dispnea (respirazione difficoltosa)
• Anosmia (perdita del senso dell'olfatto) e/o Ageusia (perdita del senso del gusto)
Criteri minori
• Congiuntivite bilaterale
• Astenia severa
• Mal di testa
• Rinorrea (naso che cola)
• Disturbi gastrointestinali (diarrea, nausea, vomito)
• Dolori osteomuscolari diffusi
• Faringodinia (dolore localizzato alla faringe)
Il perdurare per più di 72 h (nei soggetti di età maggiore o uguale a 14 anni), di un quadro clinico che soddisfa uno dei criteri maggiori, o almeno due di quelli inclusi fra i criteri minori, determina il “caso sospetto” di Covid-19
Per l’età pediatrica (fino a 14 anni):
la valutazione clinica e la diagnosi differenziale è effettuata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale i quali potranno richiedere il test ai bambini che presentano, per un periodo superiore alle 48 h, la contemporaneità di almeno due dei seguenti sintomi:
• Febbre > 37,5°C
• Vomito e/o diarrea importanti (non un singolo episodio)
• Sintomi respiratori acuti (tosse e rinite intense e persistenti, non sporadiche)
• Cefalea intensa

2. Definizione di contatto stretto
• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

3. Gestione degli alunni con sintomatologia a scuola e a casa
a) in caso di temperatura corporea al di sopra di 37,5°C il soggetto non dovrà fare ingresso a scuola e si dovrà osservare l’evoluzione dei sintomi contattando il medico/pediatra;
b) in caso di insorgenza di sintomatologia nell’ambito scolastico, per un periodo superiore alle 48 h, la contemporaneità di almeno due dei seguenti sintomi:
• Febbre > 37,5°C
• Vomito e/o diarrea importanti (non un singolo episodio)
• Sintomi respiratori acuti (tosse e rinite intense e persistenti, non sporadiche)
• Cefalea intensa
il referente scolastico avvia la procedura per il rientro a casa del caso sospetto già descritto in precedenti documenti.
c) se la sintomatologia insorge a casa, per un periodo superiore alle 48 h, l’alunno deve rimanere a casa e i genitori devono informare il pediatra.

4. Contatti stretti di caso positivo
Alunno positivo
Qualora l'alunno positivo non abbia frequentato gli ambienti scolastici nelle 48h precedenti l’insorgenza dei sintomi (o l’esecuzione del test nei casi asintomatici), i compagni di classe non saranno sottoposti ad isolamento fiduciario e continueranno a frequentare la scuola. In caso contrario, i compagni saranno considerati contatti stretti e saranno sottoposti a isolamento fiduciario.
Personale scolastico
Anche in questi casi, sono da considerarsi contatti stretti di caso accertato gli studenti dell'intera classe o i colleghi a più stretto contatto con il caso - presenti nelle 48 ore precedenti la comparsa della sintomatologia dell'operatore (o l’esecuzione del test nei casi asintomatici).

5. Isolamento fiduciario dei contatti stretti
L'isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto, previa valutazione da parte del “Referente COVID-19 ASL per l’ambito scolastico e per la medicina di comunità”, esclusivamente a seguito di segnalazione di positività da Covid-19; gli stessi contatti saranno sottoposti a test diagnostico antigenico rapido. In tal senso, gli operatori scolastici che abbiano osservato le corrette misure igieniche (mascherina, distanziamento, igiene delle mani) non sono da
considerarsi contatti stretti, salvo diversa valutazione del “Referente COVID-19 ASL per l’ambito scolastico e per la medicina di comunità” in relazione ad effettiva durata e tipologia di esposizione al caso.

6. Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2
Se il test antigenico rapido e/o molecolare risulta negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, può rientrare in comunità senza alcuna altra formalità, presentando o dimostrando copia dell’esito negativo al test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra o del medico.

7. Alunno/operatore scolastico convivente di un caso accertato
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un “caso confermato” Covid-19 deve intendersi “contatto stretto” e deve osservare la quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del
Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un “caso confermato”.

8. Rientro in comunità
Come previsto dalla circolare del Ministero della Salute prot. 0032850 del 12.10.2020 e dalla nota regionale prot. AOO/005/0004747 del 27.10.2020, la riammissione in comunità deve seguire le seguenti linee generali:
Contatti stretti asintomatici
Sono le persone che sono stati in contatto con un soggetto definito “caso Covid-19” (casi con infezione da SARS-CoV-2 così come confermati e identificati dalle autorità sanitarie), devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione e devono aver eseguito il decimo giorno un test antigenico o molecolare che abbia dato esito negativo.
Casi positivi asintomatici
Si tratta delle persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 (test antigenico rapido confermato da test molecolare o solo test molecolare) le quali possono rientrare in comunità solo dopo aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Casi positivi sintomatici
Si tratta delle persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 (test antigenico rapido confermato da test molecolare o solo test molecolare) le quali possono rientrare in comunità solo dopo aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test, non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo).
Casi positivi a lungo termine
Si tratta delle persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2. Queste persone, se manifestano assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi senza nessun adempimento o certificazione.

9. Riammissione a scuola
Assenze per malattia. Scuola dell’infanzia
Dopo l’assenza per malattia superiore a tre giorni, la riammissione è consentita previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dal pediatra.
Sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l’opportunità di richiedere / eseguire test diagnostici in considerazione del quadro sintomatologico.
Per assenze fino a tre giorni per malattia NON Covid-19, i genitori dovranno presentare l’autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite un modulo di autocertificazione “per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate”, il cui fac-simile è presente in allegato (Allegato 1).
Assenze per malattia. Scuola Primaria e Secondaria di I grado
La certificazione medica di riammissione verrà rilasciata dai pediatri solo dopo un’assenza superiore a 10 giorni. In caso di assenza per motivi di salute ordinari e inferiori ai 10 giorni, le famiglie giustificheranno l’assenza tramite il modulo di autocertificazione “per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19- correlate” (Allegato 1).
Assenze per quarantena precauzionale volontaria
Nel caso in cui sia osservato un periodo di quarantena, di durata fino a 14 giorni, per scelta precauzionale individuale o della famiglia, si dovrà giustificare l’assenza tramite il modulo di autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate (Allegato 1).
Assenze per motivi diversi dalla malattia
Nell’eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.) relativi a tutti gli ordini di scuola, i genitori consegneranno debitamente compilato e firmato un modulo di autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia, il cui fac-simile è allegato alla presente circolare (Allegato 2).
Assenza per isolamento fiduciario
La riammissione a scuola è subordinata al possesso della documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte dall’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per l’uscita dall’isolamento.
Assenza per positività al Covid-19
Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato medico di “avvenuta negativizzazione” del tampone molecolare secondo le modalità previste dall’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
La consegna del certificato medico è condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dell’alunno.
Non potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione.

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