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Certificazione verde COVID-19 (Green Pass). Disposizioni a seguito del Decreto Legge 122/2021 recante Estensione dell’obbligo per l’accesso alle strutture scolastiche.

Il Decreto legge 10 settembre 2021, n. 122, a valere dalla data dell’11 settembre e fino al perdurare dello stato d’emergenza, ad oggi fissato al 31 dicembre 2021, ha esteso l’obbligo di possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) valida a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche.

Al momento dell’ingresso nelle strutture (i cortili e i giardini sono considerati spazi esterni, a meno di successive disposizioni) gli utenti esterni a vario titolo (genitori e loro delegati, fornitori, educatori, addetti al servizio mensa, ecc.) dovranno esibire il Green Pass al personale delegato dalla Dirigente Scolastica alla verifica tramite l’apposita APP.

L’obbligo non è esteso alle alunne e agli alunni dell’Istituto.

Sono esonerati dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale che hanno depositato agli atti della scuola idonea documentazione medica secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021.

Le sanzioni per coloro che accedono alle strutture scolastiche senza certificazione valida vanno da un minimo di 400 euro ad un massimo di 1.000 euro.

Si confida nella consueta collaborazione.