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Bilancio 2016

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

ALLEGATI

Modello A (Programma Annuale 2016 art.2)

Modelli B A1 A2 A4 A5 (Schede illustrative e Finanziarie – art.2 c.6)

Modelli B P22 P28 P76 P77 P78 P87 P88. (Schede illustrative e Finanziarie – art.2 c.6)

Modello C (Situazione Amministrativa al 31.12.2015)

Modello D (Descrizione analitica dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione – art. 3 c.2)

Quadratura schede illustrative finanziarie

Certificati e autocertificazioni

Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati:
"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47."
cioè dalle autocertificazioni.

Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura:

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi."

In breve, questo significa che l'amministrazione pubblica adesso rilascia solo certificati in bollo da € 14,62. Tale obbligo viene meno se il certificato viene richiesto dal privato per un uso in regime di esenzione di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con questa disposizione si rende obbligatorio ciò che finora era facoltativo, utile, ma non utilizzato, cioè l'uso dell'autocertificazione per dichiarare dati alla pubblica amministrazione.
Molti ancora si recano ad un ufficio pubblico per richiedere certificazioni da presentare ad un altro ufficio pubblico, senza usare l'autocertificazione. Quindi, si è fatta la fila in due uffici, quando sarebbe bastato recarsi solo all'ufficio di cui si ha effettivamente bisogno.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Pertanto, con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico devono accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà.

Per presentare, invece, un atto ad un privato, come banche, notai, assicurazioni, ecc. servirà ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa deve essere apposta una marca da bollo da € 14,62. Tale obbligo viene meno se il certificato viene richiesto dal privato per un uso in regime di esenzione di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Dettagli legali su Certificati e autocertificazioni.

Per quanto riguarda le modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonchè per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive:
- si effettuano controlli d'ufficio in tempo reale all'atto della prima nomina sulle dichiarazioni fornite dai soggetti presenti nelle graduatorie ai fini degli aggiornamenti delle stesse.

Varie
- Negli atti pubblicati all'Albo si trovano sempre pubblicate le indicazioni su eventuali procedure interne, mentre l'indicazione di tutti i riferimenti normativi utili è nella pagina "Normativa".

Tipologie di procedimento

Per quanto concerne le tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, per informazioni dettagliate sulla consegna di documenti, oppure per eventuali contatti, vedasi la pagina relativa all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Segreteria), contenente i recapiti, gli indirizzi e il personale incaricato dei vari adempimenti.
Sezioni informative sui procedimenti:
    Iscrizioni
    Modalità per l'effettuazione di pagamenti

Responsabili
L'unico responsabile dei procedimenti e dell'unità organizzativa è il Dirigente Scolastico.

Termini
Il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante, come previsto dalla legge, è di 30 giorni (Legge 214/1990).

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Posta elettronica Certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Via S. Castromediano, n.123
70126 BARI
U.R.P. Tel. 080 55.06.243
Centr. Tel. 080 55.06.111

Strumenti di tutela
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione:
- tentativo di conciliazione;
- ricorso al giudice ordinario o al TAR.

Varie
Uffici di livello dirigenziale non generale (informazione ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 82/2005, "CAD"): l'unico ufficio dirigenziale è quello del Dirigente Scolastico.

Atti di concessione

In questa pagina saranno pubblicati gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Criteri e Modalità

I fornitori sono selezionati secondo i criteri di legge sugli appositi siti del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; gli esperti esterni vengono selezionati tramite i bandi di gara previsti dalla normativa.

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Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

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