- Categoria: Circolari interne 2021/2022
Circ. Int. N. 83 - Decreto-legge 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico
Il Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172 introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.
Inoltre, è prevista l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre, entro i termini di validità della certificazione verde (9 mesi dal completamento del ciclo primario).
Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall’invito, o comunque l’eventuale insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione.
In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l’inosservanza dell’obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro la data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario come previsto dall’art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021.
In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.