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Cir. Int. 223 - Novità introdotte dal Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 – Gestione dei casi di positività e misure di contenimento da contagio da SARS-CoV-2

Si comunica a tutta la comunità scolastica che il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 ha introdotto importanti novità in materia di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2.

Di seguito, si riassumono le novità che riguardano il mondo della scuola e che integrano gli attuali regolamenti in vigore in questa scuola.

USO DELLE MASCHERINE E ALTRE MISURE DI PREVENZIONE

Fino alla  conclusione  dell'anno  scolastico  2021-2022,

  1. nei locali scolastici, è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica, fatta eccezione per i bambini minori di 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili  con  l'uso dei  predetti  dispositivi;
  2. non è necessario indossare la mascherina durante l’attività sportiva;
  3. va rispettato, ove possibile, il distanziamento interpersonale di 1 metro;
  4. è fatto divieto di divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una  sintomatologia  respiratoria  e  temperatura  corporea superiore a 37,5°.

Fino al 30 aprile 2022, l’utenza esterna può accedere ai locali scolastici solo esibendo il Green Pass Base.

Fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale della scuola.

GESTIONE DEI CASI COVID-19

Nelle Scuole dell’Infanzia, in presenza di almeno 4 casi di positività tra le alunne e gli alunni della sezione, l'attività didattica prosegue in presenza per tutti; docenti, educatori e alunni che abbiano già compiuto 6 anni di età dovranno utilizzare le mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo al SARS-CoV-2.

Alla prima comparsa dei sintomi  e, se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno  successivo   all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, o un test  antigenico  autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo  caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado, in presenza di almeno 4 casi di positività tra le alunne e gli alunni della classe, l'attività didattica prosegue in presenza per tutti; docenti, educatori e alunni che abbiano già compiuto 6 anni di età dovranno utilizzare le mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo al SARS-CoV-2.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno  successivo   all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, o un test  antigenico  autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo  caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Tutte le disposizioni diverse da quelle sopra descritte, adottate a seguito di segnalazione di casi positivi nelle classi o sezioni e attualmente in corso, cessano di avere efficace a partire dal 1° aprile 2022.

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione alle persone  sottoposte  alla  misura  dell'isolamento  per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto  risultate  positive al SARS-CoV-2.

A coloro  che hanno avuto contatti stretti  con  soggetti  confermati  positivi  al SARS-CoV-2 è applicato solo il regime dell'autosorveglianza,  per 10 giorni dall’ultimo giorno di contatto con il caso positivo, consistente nell'obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle  vie respiratorie di tipo FFP2, fatta eccezione per i minori di 6 anni e per i soggetti che non sono tenuto ad indossare la mascherina FFP2 per particolari patologie certificate.

Alla prima insorgenza di sintomi, andrà eseguito un test antigenico rapido o molecolare per la  rilevazione di SARS-CoV-2, e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il caso positivo.

Per la riammissione in  classe  delle alunne e alunni positivi, sarà sufficiente l’invio dell’esisto negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

A decorrere dal 1° aprile, la Didattica Digitale Integrata potrà essere concessa solo alle alunne e agli alunni delle scuole Primaria e Secondaria di I grado risultati positivi al SARS-CoV-2 e solo su richiesta della famiglia.

La richiesta dovrà essere accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunna o alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata

Non potrà essere concessa, quindi, la Didattica Digitale Integrata ad alunne e alunni negativi, ma contatti stretti di soggetti positivi, anche conviventi.

Pertanto, dal 1° aprile tutte le alunne e gli alunni già posti in DDI perché positivi potranno continuare a svolgere le attività a distanza fino a guarigione certificata da esito negativo di tampone molecolare o antigenico.

Tutte le alunne e gli alunni contatti stretti che attualmente seguono le lezioni in DDI non potranno più seguire le lezioni a distanza e dovranno rientrare a scuola oppure risultare assenti dalle lezioni.

VALUTAZIONE

La  valutazione   degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto  dell'attività didattica svolta a distanza, produce gli stessi effetti della valutazione degli apprendimenti dell’attività didattica svolta in presenza.

ORGANI COLLEGIALI

A decorrere dal 1° aprile, il venir meno dell’emergenza determina la fine della possibilità di svolgere le riunioni a distanza.

 

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