“Il primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale.
L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione.” (DM741_2017)
Le modalità̀ di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 sono disciplinate dall’Ordinanza pubblicata in data 14.03.2022 n. 64.
Ammissione all’esame
In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) a garanzia dell’uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’Istituto.
Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017 (in decimi, senza frazioni decimali, calcolato come media (non arrotondata) tra la media finale dei voti al termine delle classi prima e seconda e la media dei voti della classe terza (non arrotondata), escludendo i risultati degli anni di eventuale non ammissione).
L’insegnamento della religione cattolica, delle attività alternative e il comportamento sono esclusi dal computo in quanto espressi con giudizio.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.
Prove d’esame
L’esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione è costituito da:
prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017;
prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 8 del DM 741/2017;
colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017.
Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.
Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017.
Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano Didattico Personalizzato.
Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall’articolo 5 del DM 741/2017.
Voto finale
Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.
Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.
La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.
L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.
Attribuzione della lode
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
I criteri approvati dal Collegio dei Docenti del 13 maggio 2022 per la proposta dell’attribuzione della lode sono i seguenti:
Voto di ammissione: 10/10
Valutazione del colloquio: 10/10
Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.
Calendario delle prove d’esame
La proposta di calendario delle prove d’esame del Collegio dei Docenti è la seguente:
Riunione plenaria: 13 giugno 8:00-10:00
Prova scritta di Italiano: 14 giugno 9:00-13:00
Prova scritta di Matematica: 15 giugno 8:00-11:00
Colloqui:
- 16 giugno (corso D)
- 17-18 giugno (corso A)
- 20-21 giugno (corso B)
- 23 giugno (corso C)