VISTO il Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
VISTO in particolare l'art. 83 della Legge 77/2020, in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (15 ottobre 2020);
VISTO ancora l'art. 231 -bis della Legge 77/2020, recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”; VISTO l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;
VISTO il D.M. 3.8.2020, n. 80 “Adozione del Documento di indirizzo e di orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”;
VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19;
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69, che stabilisce l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021;
VISTI il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
VISTO il Protocollo d’intesa MI e OO.SS. Prot.87 del 6.8.2020;
VISTI i verbali del CTS n. 94 del 7 luglio 2020 e n. 100 del 12.8.2020;
ACQUISITE le indicazioni del Medico Competente;
VISTO il Verbale del Comitato Tecnico di istituto del 6 luglio 2020;
NELLE MORE di specifiche, ulteriori o diverse indicazioni emanate dalle autorità competenti, con la presente circolare il Datore di Lavoro informa tutti i lavoratori e le lavoratrici della necessità di segnalare eventuali situazioni di particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici.
Si intendono potenzialmente fragili le seguenti categorie di lavoratori:
- Coloro che hanno già compiuto i 55 anni di età con ulteriori fattori accessori;
- Coloro che sono in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità,
- Coloro che presentano particolari condizioni di salute, gravi patologie, i quali rientrino o ritengano di rientrare in una delle seguenti categorie (elenco non esaustivo):
Categoria 1 – definita dall’ Art. 26 comma 2 Decreto Legge 17 marzo 2020, vale a dire persone in “possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita”
Categoria 2 - individuata dall’Art.3 comma 1 lettera b del DPCM 8 Marzo 2020 “persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ...” e successivamente definiti dal Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione, pubblicato in data 9 aprile 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, e in ultimo dalla C.M. Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. 4915 del 29 aprile 2020, dove viene fatto esplicito riferimento a soggetti con età avanzata e alla “eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)”.
I lavoratori interessati dovranno comunicare alla Dirigente scolastica, per iscritto, la richiesta di sottoporsi a visita con il Medico Competente dott.ssa Sabina Ilaria Tatò.
La richiesta, debitamente sottoscritta in forma autografa o con firma digitale, dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’istituto peo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., secondo il modello allegato e dovrà essere corredata da copia del documento di identità in corso di validità.
La scuola, a sua volta, inoltrerà la/le richiesta/e di visita al medico competente che provvederà a contattare in modo personale ciascun interessato, fissando la data e l’ora di effettuazione della stessa presso il proprio studio medico.
Al momento della visita, sarà necessario rendere disponibili certificati anamnestici rilasciati dal proprio Medico di Base, ovvero idonea documentazione sanitaria prodotta da strutture o professionisti sanitari appartenenti al S.S.N. o con esso convenzionati, riportante le eventuali patologie con le terapie attuate.
La visita effettuata dal medico competente è a carico della scuola.
Il Medico Competente esprimerà un giudizio di merito che potrà comportare anche una variazione provvisoria del Giudizio di Idoneità, ovvero fornirà al Lavoratore la facoltà di avanzare formale richiesta di ulteriore visita ai sensi dell’art. 41 comma 2 lettera c., provvedendo in merito.
In tal caso il lavoratore farà richiesta al Datore di Lavoro di visita medica straordinaria ai sensi del Dlgs 81/08, premunendosi di certificazione del medico di base dove si attestano le patologie presentate. Le presenti disposizioni sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni, in ragione dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica e delle relative indicazioni da parte delle competenti autorità.
LA PRESENTE HA VALORE DI NOTIFICA AGLI INTERESSATI A TUTTI GLI EFFETTI.